Giocattolo sicuro CE

Decreto reale 1205/2011 del 26 agosto 2011 sulla sicurezza dei giocattoli

AVVERTENZE

Questo decreto reale mira ad armonizzare le norme sui giocattoli della Comunità europea e ad allineare i requisiti della legislazione spagnola con quelli stabiliti nei paesi vicini. Allo stesso modo, questa legge cerca di garantire il rispetto di una serie di condizioni che garantiscono la sicurezza durante la manipolazione, al fine di evitare i rischi a cui i bambini possono essere esposti quando li utilizzano.

Come indicato nell'art. 11.2 del presente RD, tutti i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza e la salute degli utenti o di altre persone quando sono utilizzati per il loro scopo normale o utilizzati in conformità al loro uso prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini. Si deve tener conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, dei loro supervisori, in particolare nel caso di giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età specifici.

Le etichette apposte a norma dell'articolo 12.2 e le istruzioni che accompagnano i giocattoli richiamano l'attenzione degli utilizzatori o dei loro supervisori sui pericoli inerenti ai giocattoli e sui rischi di danni derivanti dal loro uso e indicano come evitarli.

Articolo 12 Avvertimenti

  1. Se necessario per un uso sicuro, le avvertenze formulate ai fini dell'articolo 11.2 specificano le opportune restrizioni relative all'utilizzatore, conformemente all'allegato V, parte A.

    Per le categorie di giocattoli elencati nell'allegato V, parte B, si utilizzano le avvertenze indicate in tale parte. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato V, parte B, sono utilizzate secondo la formulazione ivi contenuta. I giocattoli non devono recare nessuna delle avvertenze specifiche di cui al paragrafo 1 se sono in conflitto con l'uso cui sono destinati, determinato in base alla loro funzione, dimensione e caratteristiche.

  2. Il fabbricante deve indicare le avvertenze in modo chiaramente visibile, leggibile, facilmente comprensibile e preciso sul giocattolo, su un'etichetta apposta o sull'imballaggio e, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. I piccoli giocattoli venduti senza imballaggio devono avere le avvertenze appropriate affisse direttamente su di essi. Gli avvertimenti devono essere preceduti dalla parola "Avvertenza" o "Attenzione", come appropriato. Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, come quelle che specificano l'età minima e massima degli utilizzatori, nonché le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio del consumatore o essere comunque chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche quando l'acquisto è effettuato on-line.

  3. Ai sensi dell'articolo 5.7, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere scritte almeno in spagnolo.

ALLEGATO V

Avvertenze (di cui all'articolo 12.)

Parte A

Avvertenze generali

Le restrizioni per l'utilizzatore di cui all'articolo 12.1 comprendono almeno l'età minima o massima degli utilizzatori del giocattolo e, se del caso, la sua capacità e il suo peso massimo o minimo, nonché la necessità di garantire che il giocattolo sia utilizzato solo sotto la sorveglianza di un adulto.

Parte B

Avvertenze specifiche e indicazioni di precauzioni da prendere quando si usano certe categorie di giocattoli

  1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi.

    I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore ai 36 mesi devono recare un'avvertenza, ad esempio "Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi", "Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni" o un'avvertenza con il seguente pittogramma:

    Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può apparire nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico per il quale la precauzione si applica.

    Questo punto non si applica ai giocattoli che manifestamente, in virtù delle loro funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altre caratteristiche evidenti, non sono adatti all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 36 mesi.

  2. Giocattoli da attività.

    I giochi di attività devono recare l'avvertenza: "Solo per uso domestico".

    I giochi di attività attaccati a una traversa, così come altri giochi di attività, se del caso, devono essere accompagnati da istruzioni per l'uso che evidenziano la necessità di controlli e ispezioni regolari delle loro parti principali (sospensioni, chiusure, fissaggi al pavimento, ecc.) e precisano che, in caso di mancata esecuzione di tali controlli, il giocattolo potrebbe presentare un rischio di caduta o ribaltamento. Vengono anche fornite istruzioni sul modo corretto di assemblarli, con l'indicazione delle parti che possono essere pericolose se assemblate in modo scorretto. La superficie appropriata deve essere specificatamente indicata.

  3. Giocattoli funzionali.

    I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza: "Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto".

    Inoltre, devono essere accompagnati da istruzioni per l'uso che indicano le precauzioni da prendere da parte dell'utente, avvertendo che la mancanza di tali precauzioni esporrà l'utente ai rischi - da specificare - inerenti all'apparecchio o al prodotto di cui il giocattolo è un modello in scala o un'imitazione. Deve anche dichiarare che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, da decidere da parte del produttore.

  4. Giocattoli chimici.

    Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della legislazione comunitaria applicabile in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di talune sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele pericolose per natura devono avvertire della loro pericolosità e indicare le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i rischi connessi, che devono essere specificate in modo conciso a seconda del tipo di giocattolo.

    Devono anche menzionare il primo soccorso da somministrare in caso di incidenti gravi che possono essere causati dall'uso di tali giocattoli. Inoltre occorre dichiarare che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, da decidere da parte del produttore. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo precedente, i giocattoli chimici devono presentare nella loro confezione la seguente avvertenza: "Non adatto a bambini di età inferiore a (età da decidere da parte del produttore) anni. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto".

    In particolare sono considerati giocattoli chimici: i set di chimica, i kit di inclusione in plastica, i mini laboratori di ceramica, smaltatura o fotografia e giocattoli simili che implicano una reazione chimica o un'alterazione simile della sostanza durante l'uso.

  5. Pattini a rotelle, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo per bambini.

    Quando questi prodotti sono venduti come giocattoli, devono recare la seguente avvertenza:

    "Si dovrebbe usare un equipaggiamento protettivo. Non utilizzare in zone di traffico".

    Inoltre, le istruzioni per l'uso devono ricordare che il giocattolo deve essere usato con cautela, in quanto richiede grande abilità, al fine di evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni per l'utente o altri. Si deve anche dare qualche indicazione sull'equipaggiamento protettivo raccomandato (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

  6. Giocattoli destinati all'uso in acqua.

    I giocattoli destinati all'uso in acqua devono recare la seguente avvertenza:

    "Utilizzare solo in acqua dove il bambino può stare in piedi e sotto la supervisione di un adulto".

  7. Giocattoli nel cibo.

    I giocattoli distribuiti nel cibo o mescolati al cibo devono recare la seguente avvertenza:

    "Contiene un giocattolo. Si raccomanda la supervisione di un adulto".

  8. Giocattoli che imitano maschere e caschi di protezione.

    I giocattoli che imitano maschere ed elmetti di protezione devono recare la seguente avvertenza:

    "Questo giocattolo non offre protezione".

  9. Giocattoli destinati ad essere sospesi sopra un lettino, un box o una carrozzina per mezzo di corde, funi, elastici o cinghie.

    I giocattoli destinati ad essere sospesi sopra un lettino, un box o una carrozzina per mezzo di corde, corde, elastici o cinghie devono essere accompagnati sull'imballaggio dalla seguente avvertenza, che deve essere indicata in modo permanente sul giocattolo:

    "Per evitare possibili danni da strangolamento, questo giocattolo deve essere rimosso quando il bambino comincia a tentare di tirarsi su con le mani e le ginocchia".

  10. Packaging per giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici e giochi gustativi.

    Gli imballaggi dei giochi olfattivi da tavolo, dei kit cosmetici e dei giochi gustativi contenenti le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e le fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma dello stesso punto devono recare la seguente avvertenza

    "Contiene fragranze che possono causare allergie".

MARCHIO CE

I regolamenti spagnoli sulla sicurezza dei giocattoli sono armonizzati a livello europeo affinché i giocattoli soddisfino i requisiti essenziali durante la loro fabbricazione. Le norme degli organismi europei di normalizzazione forniscono la prova della loro conformità ai requisiti essenziali. I giocattoli che soddisfano questi requisiti portano il marchio di conformità CE.

Nell'UE, i produttori sono direttamente responsabili della sicurezza dei loro giocattoli, e gli importatori dei giocattoli che mettono a disposizione dei bambini europei attraverso i distributori.

Il marchio CE ("Conformità Europea") è obbligatorio ed è stato creato affinché i fabbricanti e gli importatori stessi siano responsabili di garantire che i loro giocattoli siano conformi alle norme stabilite dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli (questa norma europea ha subito diverse modifiche, e ognuna è stata recepita nella legge spagnola).

Cos'è il marchio CE per la sicurezza dei giocattoli?

Il marchio CE è un segno distintivo che deve essere presente su tutti i giocattoli commercializzati nello Spazio Economico Europeo, da qualunque parte provenga il prodotto, poiché questo spazio europeo permette la libera circolazione delle merci.

Si tratta di una "dichiarazione" del fabbricante, in cui riconosce che i suoi giocattoli sono conformi alle norme e ai requisiti "essenziali" di cui alla suddetta direttiva e successive modifiche.

Informazioni sul marchio CE

Il marchio CE deve riportare le lettere CE, il nome e l'indirizzo del fabbricante e un codice di identificazione per garantire la "tracciabilità" di qualsiasi modello di giocattolo, nel caso in cui si debba organizzare un richiamo rapido a causa di un successivo problema di sicurezza.

La legislazione europea stabilisce che:

Nel caso di giocattoli di dimensioni ridotte, così come nel caso di giocattoli composti da elementi di dimensioni ridotte, queste indicazioni possono anche essere poste sull'imballaggio, su un'etichetta o in un foglietto illustrativo. Se tali marchi non sono apposti sul giocattolo, si deve richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.

Si afferma altresì anche:

È vietato apporre sui giocattoli marchi che possano indurre in errore i terzi sul significato o sulla forma del marchio CE. Qualsiasi altro marchio può essere apposto sui giocattoli, sull'imballaggio o su un'etichetta, a condizione che la visibilità e la leggibilità del marchio CE non siano ridotte.

Sorveglianza del mercato

Poiché si presume che tutti i giocattoli in vendita nell'UE siano sicuri perché si presume che i loro produttori abbiano effettuato dei test per garantire che soddisfino gli standard di sicurezza della legislazione UE, gli Stati membri si riservano il diritto di effettuare campionamenti e controlli su campioni di giocattoli per garantire che il giocattolo soddisfi effettivamente i requisiti per portare il marchio CE.

A questo scopo, possono avere accesso ai magazzini dei fabbricanti e richiedere loro la documentazione tecnica del giocattolo (disegno e metodo di fabbricazione).

Articolo 15 Principi generali del marchio CE

  1. I giocattoli messi a disposizione sul mercato devono recare il marchio CE.
  2. Il marchio CE è soggetto ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
  3. I giocattoli che portano il marchio CE si presumono conformi a questo decreto reale.
  4. I giocattoli che non recano il marchio CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto reale possono essere esposti in fiere ed esposizioni, a condizione che siano accompagnati da un cartello che indichi chiaramente che non sono conformi e che non saranno immessi sul mercato prima che siano stati resi conformi.

Articolo 16 Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE

  1. Il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, o su un'etichetta applicata o sull'imballaggio. Nel caso di piccoli giocattoli e di giocattoli composti da piccole parti, il marchio CE può essere apposto su un'etichetta o su un foglio di accompagnamento. Se non è tecnicamente fattibile nel caso di giocattoli venduti in espositori da banco, e a condizione che l'espositore sia stato originariamente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, il marchio CE deve essere apposto sull'espositore da banco. Se il marchio CE non è visibile dall'esterno dell'imballaggio, deve essere almeno apposto sull'imballaggio
  2. Il marchio CE deve essere apposto prima che il giocattolo sia immesso sul mercato. Può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso speciale.